Dal 1 gennaio 2004,
con l’entrata in vigore del T.U. sulla tutela dei dati personali
(Dlgs. 196/2003) che sostituisce e riordina in un unico corpo normativo
tutta la precedente disciplina sulla privacy, le Pubbliche Amministrazioni
sono tenute al rispetto di nuovi e più definiti obblighi.
L’obbligo
di rispetto della norma riguarda chiunque, compresi gli Enti pubblici,
effettui il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari;
il trattamento può essere effettuato soltanto da soggetti
preventivamente individuati (Titolare, Responsabile ed Incaricato),
ciascuno con compiti precisi e ben definiti indicati sia nel disciplinare
tecnico che nel corpo delle norme del T.U.
Gli enti devono adottare le misure di sicurezza adeguate e minime,
sia in caso di trattamento dati con mezzi elettronici che nel modo
tradizionale, e farsi carico dell'attività di formazione
obbligatoria.
Occorre selezionare e dividere i dati trattati in personali, sensibili,
giudiziari, e per ognuna categoria applicare un disciplinare di
trattamento; nell’ipotesi poi di trattamenti particolarmente
delicati e pericolosi (dati genetici ad esempio) occorre adottare
una procedura informatica di notificazione al Garante.